Ferrovie turistiche, approvata la legge che riapre le linee in disuso


2 agosto u.s. il Senato approva in via definitiva la legge n. 128/17; pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2017, ignorata praticamente da tutti i media, fatto salvo il Sole 24 Ore.
Dal titolo "Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologiche istituisce le ferrovie turistiche attraverso il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico", riporta come titolo breve "istituzione di ferrovie turistiche", ma incredibilmente breve è stato l'iter parlamentare: il disegno di legge approvato dal Senato il 24 gennaio 2017 (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo) ha avuto la gestazione di soli sei mesi.
Una legge tra l'altro approvata all'unanimità: come ha dichiarato il ministro Franceschini, “è importante che su un tema come questo tutte le forze politiche si siano unite. Un ringraziamento dunque per il prezioso lavoro che è stato fatto in Parlamento con il pieno sostegno del governo”.
Ora non si può dire che lo stato centrale non abbia lavorato bene e celermente, ma ora c'è un ostacolo sui binari, la cialtroneria dell'italia regionale; infatti, la legge chiarisce che, tali linee ferroviarie, sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, a condizione che risultino finanziate nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o con risorse alle stesse destinate dalle Regioni competenti e che le Regioni non ne richiedano l'esclusione con una delibera. 

Ecco l'elenco delle 18 ferrovie, cui se ne potranno aggiungere altre in futuro:
1) Sulmona-Castel di Sangro (Abruzzo)
2) Cosenza-San Giovanni in Fiore (Calabria)
3) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio (Campania)
4) Sacile-Gemona (Friuli Venezia Giulia)
5) Palazzolo-Paratico (Lombardia)
6) Castel di Sangro-Carpinone (Abruzzo/Molise)
7) Ceva-Ormea (Piemonte)
8) Mandas-Arbatax (Sardegna)
9 Isili-Sorgono (Sardegna)
10) Sassari-Palau Marina (Sardegna)
11) Macomer-Bosa (Sardegna)
12) Alcantara-Randazzo (Sicilia)
13) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi (Sicilia)
14) Agrigento Bassa-Porto Empedocle (Sicilia)
15) Noto-Pachino (Sicilia)
16) Asciano-Monte Antico (Toscana)
17) Civitavecchia-Capranica-Orte (Lazio)
18) Fano-Urbino (Marche)

La legge specifica che, nella gestione dei tratti di ferrovia interessati, possono essere coinvolte associazioni e organizzazioni di volontariato operanti nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale, come già peraltro succede spesso per molte delle linee individuate.
Per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico, delle attività commerciali connesse, degli allestimenti di spazi museali e delle iniziative di promozione turistico-ricreativa sia a bordo che nelle stazioni, il ministero dei Trasporti e le Regioni pubblicheranno nei propri siti internet un avviso per la ricerca di soggetti gestori.
La legge specifica che i tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie possono essere utilizzati e valorizzati: particolare attenzione è prestata alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esempio, possono essere stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica. 


Inoltre la legge prevede anche la possibilità, evitando ovviamente ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni, che sulle linee ferroviarie dismesse o sospese possano circolare i cosiddetti ferrocicli, vale a dire veicoli a pedalata naturale o assistita su rotaia (il velorail italiano).

Sulle tratte ferroviarie a uso turistico potranno circolare i treni ordinari e i treni storici e turistici iscritti nel registro di immatricolazione nazionale, sezione dei rotabili storici e turistici. Per garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sulle tratte turistiche l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie dovrà determinare entro 120 giorni - 4 mesi, quindi entro il 7 dicembre 2017 -, i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche delle singole tratte, devono essere garantiti.

Un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti dovrà poi adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (7 agosto 2017) - 6 mesi, quindi entro il 7 febbraio 2018 (ce la farà, in piena campagna elettorale e governo in dismissione?) -, un provvedimento che individui altre tratte ferroviarie ad uso turistico tra quelle dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico.

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